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[1]Il Ministro per la guerra ha facolta' di sospendere la promozione dell'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento a carico del quale intervengano fatti di notevole gravita'.

[2]Tale sospensione annulla la precedente valutazione ai fini dell'avanzamento la quale, entro un anno, dev'essere rinnovata.

[3]L'ufficiale, se, in base alla nuova valutazione, e' iscritto sul quadro di avanzamento, viene promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la sospensione non fosse intervenuta.

[4]La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore.

[5]All'ufficiale del quale e' stata sospesa la promozione e' data semplice comunicazione del provvedimento con le modalita' stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art23 · fonte del testo

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