Titolo I – Norme generali
- Capo I – AvanzamentoArtt. 1–4 · 4 articoli
- Capo II – Ruoli di anzianitàArtt. 5–7 · 3 articoli
- Capo III – Grado sino al quale si consegue l'avanzamento in ciascun ruoloArtt. 8–11 · 4 articoli
- Capo IV – Valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamentoArtt. 12–20 · 9 articoli
- Capo V – Sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozioneArtt. 21–25 · 5 articoli
- Capo VI – Avanazamento degli ufficiali in aspettativaArt. 26 · 1 articolo
- Capo VII – Rinunzia all'avanzamentoArt. 27 · 1 articolo
- Capo VIII – Rinnovazione della valutazione per l'avanzamentoArt. 28 · 1 articolo
- Capo IX – Quadri di avanzamentoArtt. 29–30 · 2 articoli
- Capo X – Permanenza minima nel grado e periodo di comandoArtt. 31–32 · 2 articoli
- Capo XI – Vacanze nei ruoliArtt. 33–36 · 4 articoli
- Capo XII – Norme speciali per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio dei depositi cavalli stalloniArtt. 37–39 · 3 articoli