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[1]Il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano: un giudizio di primo grado; un giudizio di secondo grado; ed, eventualmente: un giudizio di terzo grado.

[2]Ciascuna autorita' giudicatrice puo' confermare o modificare i giudizi pronunciati dalle autorita' precedenti; l'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[3]Per i tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti con il decreto Reale di cui all'articolo 12, pronunzia il giudizio la commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra il quale ha facolta' di decidere anche in difformita' del giudizio espresso dalla commissione centrale.

[4]Per effetto del giudizio di avanzamento, l'ufficiale puo' essere «prescelto per l'avanzamento» oppure «non prescelto per l'avanzamento».

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art14 · fonte del testo

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