Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:
tolto: A) il tenente che abbia superato gli esami:
tolto: - nel primo ottavo, se appartenente all'arma dei CC. RR.;
tolto: - nel primo decimo, se appartenente alle altre armi;
tolto: - nel primo quarto, se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario;
tolto: - nel primo decimo, se appartenente ad altri corpi;
tolto: B) il capitano:
tolto: - nel primo ottavo, se appartenente all'arma dei CC. RR., ed abbia superato gli esami;
tolto: - nel primo sesto, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami;
tolto: - nel primo quindicesimo, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;
tolto: - nel primo quinto, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra;
tolto: - nel primo quarto, se appartenente alle armi sopraincate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;
tolto: - nel primo quarto, se ufficiale chimico-farmacista ed abbia superato gli esami - nel primo quinto, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici
tolto: C) il maggiore:
tolto: - nel primo quinto, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami;
tolto: - nel primo quinto, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;
tolto: - nel primo sesto, se ufficiale medico; - nel primo settimo, se ufficiale chimico- farmacista o veterinario; - nel primo ottavo, se ufficiale commissario o di sussistenza; ed abbia supe- rato gli esami - nel primo nono, se ufficiale di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art61 · fonte del testo
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