Parte II – Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
- Titolo I – Dei ruoli di anzianità e delle vacanze nei ruoli.Artt. 23–30-bis · 10 articoli
- Titolo II – Del periodo di comando, o di servizio, e di permanenza minima nel grado.Artt. 31–34 · 4 articoli
- Titolo III – Del limite di comando .Art. 35 · 1 articolo
- Titolo IV – Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale, per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecnici.Artt. 36–43 · 8 articoli
- Titolo V – Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.Artt. 44–57 · 14 articoli
- Titolo VI – Dell'avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi, che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.Artt. 58–63 · 6 articoli
- Titolo VI-bis – Dell'armamento degli ufficiali del corpo automobilistico.Art. 63-bis · 1 articolo
- Titolo VII – Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.Artt. 64–69 · 6 articoli
- Titolo VIII – Degli ufficiali del corpo di stato maggiore. TITOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373 .Artt. 70–74 · 5 articoli
- Titolo IX – Dell'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecniciArtt. 75–87 · 13 articoli
- Titolo X – Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.Artt. 88–93 · 6 articoli
- Titolo X-bis – Dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.).Art. 93-bis · 1 articolo
- Titolo XI – Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione .Art. 94 · 1 articolo
- Titolo XII – Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione.Artt. 95–105 · 11 articoli
- Titolo XIII – Degli ufficiali collocati "a disposizione" e "fuori organico".Artt. 106–110 · 5 articoli