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[1]Il grado di generale di divisione dei CC. RR. e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali dei corpi sanitario e di' commissariato militare.

[2]I giudizi sono emessi con procedura analoga a quella dell'articolo precedente.

[3]Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per una delle seguenti cariche:

[4]1°) direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

[5]2°) direttore centrale del genio militare nel Ministero della Marina;

[6]3°) direttore dell'istituto geografico militare;

[7]4°) direttore del centro chimico militare;

[8]5°) membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

[9]La promozione dei predetti ufficiali puo' essere effettuata soltanto quando essi siano raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il consiglio dei Ministri, fermo restando che non piu' di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

[10]Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno per i generali di brigata nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono inscritti nel ruolo di anzianita', dei generali di divisione, e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art41 · fonte del testo

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