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[1]I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima meta' del ruolo.

[3]La commissione prende in esame, in ordine di anzianita'. fino al limite fissatole dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacita' di comando di ciascun generale.

[4]Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio e' decisivo. I generali prescelti sono inscritti, in ordine di anzianita', sui quadri di avanzamento.

[5]Ai generali di brigata e di divisione, non prescelti, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art40 · fonte del testo

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