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[1]Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. E' in facolta' del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni parte delle vacanze di cui al n. 2° dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno.

[2]Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorita' ((sono formate con designazione personale del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento per i vari gradi fino a quello di generale di corpo d'armata, designato d'armata escluso)), sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado. In ambedue i casi, gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorita' sono collocati a disposizione.

[3]Le modalita' con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art28 · fonte del testo

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