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[1]Le disposizioni contenute nel capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.
[2]Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano.
[3]((L'ammissione all'avanzamento anticipato dei capitani suddetti avverra' secondo le norme stabilite dal R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127.
[4]Essi saranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato se nell'esame dei titoli prescritto dal 2° comma dello art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito otterranno un punto non inferiore ai 14/20)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
