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[1]Le disposizioni contenute nel capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.
[2]Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano.
[3]Le prove che gli ufficiali sopra indicati debbono sostenere per concorrere all'avanzamento anticipato saranno di carattere tecnico e verranno stabilite con decreto Reale.
Testo in vigore dal 16 giugno 1933 al 22 marzo 1934
