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Fino a che non siano rispettivamente trodotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 777
1La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 30 giugno 1909, n. 394, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1909, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi, e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1910".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
