Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Fino a che non siano rispettivamente trodotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1909, n. 777

1

La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 30 giugno 1909, n. 394, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1909, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi, e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1910".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1909 al 11 gennaio 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 dicembre 1909, n. 777

    La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 30 giugno 1909, n. 394, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1909, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi, e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-30;394~art1 · fonte del testo

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