Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1909 al 11 gennaio 1910. Leggi il testo vigente →
Fino a che non siano rispettivamente trodotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 11 gennaio 1910
