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[1]La spesa per i lavori e le opere di bonifica in Albania di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVI, n. 1065, 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, e 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, resta determinata in L. 417.814.500. 4
[2]Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 1065, ed alla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, modificate ai sensi dei precedenti articoli, sono stabiliti, a partire dall'esercizio finanziario 1940-41, secondo l'allegata tabella.
[3]Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per quanto riguarda il riparto dello stanziamento annuale fra le varie categorie di opere di cui al detto articolo ed al 2° comma dell'art. 1 della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 ottobre 1942, n. 1414
4La L. 2 ottobre 1942, n. 1414, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione a quanto disposto col precedente art. 1, la spesa di lire 1.300.000.000 autorizzata per lavori stradali con le leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, resta determinata in lire 1.260.000.000 e quella di lire 417.814.500 assegnata per opere di bonifica di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065; 23 maggio 1940-XVIII, n. 460; 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, e' fissata in lire 377.814.500".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
