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[1]La spesa per i lavori e le opere di bonifica in Albania di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVI, n. 1065, 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, e 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, resta determinata in L. 417.814.500.
[2]Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 1065, ed alla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, modificate ai sensi dei precedenti articoli, sono stabiliti, a partire dall'esercizio finanziario 1940-41, secondo l'allegata tabella.
[3]Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per quanto riguarda il riparto dello stanziamento annuale fra le varie categorie di opere di cui al detto articolo ed al 2° comma dell'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1940 al 31 dicembre 1942
