Art. 7
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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione delle somme di cui agli articoli 1 e 6 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
