Art. 6
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Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di assumere negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33 impegni, entro il limite di 6 milioni, per provvedere alle spese di riparazione dei danni di guerra, in conto dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera P dell'allegato 2 della tabella A annessa al decreto Ministeriale 30 giugno 1928, emanato in esecuzione del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
