Art. 2
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Agli effetti della concessione dei benefici di cui agli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, per i danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, e' data facolta', entro il 30 giugno 1933, agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di consentire, quando concorrano giustificati motivi, una congrua proroga dei termini stabiliti dagli articoli medesimi per l'ultimazione dei lavori. In ogni caso il nuovo termine di ultimazione non potra' superare i mesi sei, a decorrere dalla data di notifica della proroga accordata.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
