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Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale e ai servizi generali della zona industriale di Apuania, e' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 in aggiunta a quella di L. 11.500.000, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 marzo 1942, n. 400
1La L. 30 marzo 1942, n. 400, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale ed ai servizi generali della zona industriale di Apuania, e' autorizzata la spesa di lire 20.000.000, in aggiunta a quella di lire 26.500.000 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1785".
Testo in vigore dal 19 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
