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Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale e ai servizi generali della zona industriale di Apuania, e' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 in aggiunta a quella di L. 11.500.000, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1939 al 19 maggio 1942
