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[1]L'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e' autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui per l'ammontare di L. 250.000.000, la destinare alla costruzione di nuovi alloggi.
[2]Il limite d'impegno di 16.000.000 di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-XIX-1941-XX, e' aumentato di L. 2.000.000 per provvedere al pagamento del contributo dello Stato nell'estinzione di una parte dei mutui di cui al precedente comma.
[3]Per la concessione dell'ulteriore contributo sulla residua parte di detti mutui sara' provveduto sul limite d'impegno che verra' autorizzato con la legge d'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-XX-1942-XXI. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1943, n. 405
4La L. 13 maggio 1943, n. 405, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il fondo di lire 250.000.000 previsto dall'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, e' incrementato di lire 60.000.000".
Testo in vigore dal 17 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
