Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1941 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per le opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, il Ministero dei lavori pubblici, quando abbia accertato di concerto con quello dell'interno e delle finanze, che gli enti ausiliari non sono in grado di provvedere alle opere definitive a causa della notevole entita' dell'onere e della impossibilita' da parte di essi di contrarre i mutui per le quote di spesa a loro carico o di fronteggiare altrimenti la spesa stessa, potra' assumere nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 1, la esecuzione diretta delle opere medesime, ovvero somministrare all'ente le somme occorrenti per tale scopo, salvo, in ogni caso, il ricupero nei modi indicati all'art. 2.
tolto: Sui fondi di cui allo stesso art. 1 potranno essere concessi sussidi per ripristino di fabbricati danneggiati o distrutti da alluvioni, piene e frane a norma delle disposizioni vigenti e per gli eventi a cui esse si riferiscono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-01-20;105~art4 · fonte del testo
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