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[1]Sulla spesa autorizzata dall'art. 1, potranno, fino al limite di L. 500.000.000. essere concessi concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti.
[2]La misura di detti concorsi sara' determinata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, in relazione agli oneri previsti per la costruzione ed alle condizioni economiche dei presumibili assegnatari degli alloggi.
[3]Le costruzioni che beneficeranno dei concorsi di cui al presente articolo non potranno usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti ai sensi dell'art. 71 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.
Testo in vigore dal 13 marzo 1941 al 4 settembre 1943
