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[1]Per le opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, il Ministero dei lavori pubblici, quando abbia accertato di concerto con quello dell'interno e delle finanze, che gli enti ausiliari non sono in grado di provvedere alle opere definitive a causa della notevole entita' dell'onere e della impossibilita' da parte di essi di contrarre i mutui per le quote di spesa a loro carico o di fronteggiare altrimenti la spesa stessa, potra' assumere nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 1, la esecuzione diretta delle opere medesime, ovvero somministrare all'ente le somme occorrenti per tale scopo, salvo, in ogni caso, il ricupero nei modi indicati all'art. 2.

[2]Sui fondi di cui allo stesso art. 1 potranno essere concessi sussidi per ripristino di fabbricati danneggiati o distrutti da alluvioni, piene e frane a norma delle disposizioni vigenti e per gli eventi a cui esse si riferiscono.

Testo in vigore dal 13 marzo 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-20;105~art4 · fonte del testo

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