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[1]Coi fondi autorizzati con la presente legge il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di disporre l'esecuzione di opere a carico dello Stato anche in porti marittimi appartenenti alla quarta classe della seconda categoria, a mente del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.
[2]Alle dette opere saranno applicabili i contributi per i porti di terza classe della seconda categoria, ai sensi del citato testo unico.
Testo in vigore dal 13 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
