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[1]Ad iniziare il piano di opere pubbliche che dovra' dare al Paese attrezzatura adeguata alle sue nuove maggiori necessita', e' autorizzata la spesa:
[2]di L. 3.400.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito;
[3]di L. 600.000.000 per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, da destinare sia alla sistemazione e al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie della stessa rete.
[4]Gli impegni relativi verranno assunti negli esercizi 1940-XIX-1941-XX e 1941-XX-1942-XXI, con facolta' di protrarne l'assunzione all'esercizio 1942-XXI-1943-XXII.
[5]In dipendenza degli impegni suindicati, gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, verranno effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro per le finanze in relazione al fabbisogno.
[6]Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sara' provveduto all'attribuzione della predetta somma di L. 3.400.000.000 ai vari gruppi di opere ed alle eventuali successive variazioni, salvi i limiti stabiliti dall'art. 6.
[7]Con gli stessi provvedimenti verra' stabilita la somma da destinare agli oneri generali e alle spese di personale non di ruolo, in dipendenza dell'attuazione della presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1942, n. 911
2La L. 11 luglio 1942, n. 911, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, sono variate come segue: L. 3.282.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito; L. 718.000.000 per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, da destinare sia alla sistemazione e al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie della stessa rete; fermo rimanendo che gli impegni relativi verranno assunti entro l'esercizio 1941-42 con facolta' di protrarne l'assunzione all'esercizio 1942-43, e che gli stanziamenti in dipendenza degli impegni stessi verranno effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro per le finanze in relazione al fabbisogno".
Testo in vigore dal 10 settembre 1942 al 28 ottobre 1942
