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[1]((L'ammontare dei mutui di cui all'art.1 della stessa legge, dovra' essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi ed i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole Italiane all'estero non di proprieta' dello Stato, siano ogni anno contenuti nella somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri)).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. MORIN. DI BROGLIO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009
