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[1]L'ammontare dei mutui, di cui all'articolo 1, dovra' essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento, i relativi interessi e i fitti da pagarsi per le sedi delle Scuole italiane all'estero non di proprieta' dello Stato, siano contenute nella complessiva somma di lire centoventicinquemila.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. MORIN. DI BROGLIO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1903 al 21 febbraio 1925
