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((I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977. 58 parole tolte, 49 parole aggiunte in 4 capoversi.

I premi, le borse di studio tolto: e aggiunto: ed i sussidi di cui tolto: all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

tolto: a) aggiunto: alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle tolto: Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;

tolto: b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;

tolto: c) aggiunto: rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi. I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di tolto: Commissioni interne nominate aggiunto: apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri tolto: negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parteaggiunto: , cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art2 · fonte del testo

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