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I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

  • a)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;
  • b)su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;
  • c)su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1955 al 17 aprile 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art2 · fonte del testo

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