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[1]Le controversie relative a rapporti di impiego indicate nel n. 4 dell'art. 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato gia' presentato ricorso a termini dell'art. 29, n. 1, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, o dell'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, continueranno ad essere trattate a norma delle leggi anteriori, le quali saranno osservate anche per cio' che riflette i gravani contro le decisioni degli organi competenti.
[2]Non possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria a norma della presente legge controversie relative a rapporti di impiego indicati nel n. 4 dell'art. 1, quando all'entrata in vigore della presente legge sia gia' scaduto il termine per il ricorso consentito dalla legge anteriore.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[4]Il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
