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[1]Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

[2]Se l'oggetto della controversia eccede tale valore, ma la sentenza abbia accolto la domanda solo entro il limite di L. 2000, l'appello spetta esclusivamente alla parte di cui la domanda non fu accolta integralmente, salvo all'altra parte di impugnare la sentenza stessa con l'appello in via incidentale.

[3]L'appello e' proposto nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

[4]Le decisioni interlocutorie e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

[5]La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva puo' essere impugnata solo per la parte definitiva; l'interessato puo' tuttavia dichiarare con regolare atte di notificazione entro il termine assegnato per l'appello che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

[6]L'appello e' proposto al magistrato del lavoro secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salvo quanto e' disposto nell'art. 22 di questa legge.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art21 · fonte del testo

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