Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La sentenza definitiva puo' condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. Puo' pure accordare una provvisionale alla parte, che l'abbia richiesta. La sentenza appellabile puo' essere eseguita solo per cio' che concerne la provvisionale.
[2]Tuttavia quando vi sia pericolo nel ritardo il giudice puo' disporre che la sentenza sia eseguita nonostante appello, mediante deposito delle somme dovute presso un istituto di credito indicato nella sentenza medesima.
[3]Se la provvisionale accordata superi la somma di L. 2000, il giudice investito dell'appello contro la sentenza, puo', su richiesta dell'interessato, quando gravi ragioni lo consigliano, inibire l'esecuzione della sentenza appellata per la parte che concerne la provvisionale o ridurre l'ammontare di questa. Il provvedimento e' preso con ordinanza.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
