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[1]L'esecuzione delle prove puo' farsi tanto ad opera del Collegio quanto ad opera di uno o piu' tra i componenti di questo, a cio' particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

[2]Nell'esecuzione delle prove si osservano le modalita' e i termini stabiliti a norma dell'art. 14, lettera b). Il pretore o il Collegio che procede all'esecuzione delle prove provvede a risolvere con ordinanza qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione e puo' modificare le disposizioni date precedentemente a norma dell'art. 14, lettera b), anche se queste siano state date con sentenza.

[3]La facolta' di provvedere con ordinanza alla risoluzione di qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione spetta egualmente al componente del Collegio che sia stato delegato per le prove. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato si propone con ricorso al Collegio, entro tre giorni dalla pronuncia, se questa avvenne in presenza della parte, o dalla notificazione: il reclamo non ha effetto sospensivo ed e' esaminato dal Collegio congiuntamente al merito.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art15 · fonte del testo

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