Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla legge 26 giugno 1913, n. 836.
Abrogato dal 23 agosto 1913
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Articolo abrogato dalla legge 26 giugno 1913, n. 836.
Abrogato dal 23 agosto 1913
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913. 256 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'Istituto adempie ai suoi fini:
tolto: a) con l'aumentare il numero dei posti nei collegi di Assisi e di Anagni, al quale scopo verra' edificato in Assisi apposito locale per una nuova sezione del convitto «Principe di Napoli» e in Anagni sara' convenientemente ampliato il collegio «Regina Margherita», nei limiti delle somme accumulate, nei primi due anni, colla giornata di stipendio;
tolto: b) col conferire Borse di studio ad orfani che non possano essere accolti ad Assisi o ad Anagni e vengano collocati presso altri collegi autorizzati dal Consiglio dell'Istituto o presso famiglie che ne garantiscano l'educazione, scelte e vigilate dai patronati locali;
tolto: c) con l'esercitare l'assistenza scolastica in favore degli orfani che per ragioni speciali non possono essere ammessi nei due convitti o non fruiscono di Borse e dei figli di maestri viventi, ma in condizione di comprovata, eccezionale necessita';
tolto: d) col preparare i fondi da devolvere all'eventuale istituzione di nuovi convitti preferibilmente nelle regioni piu' lontane dal centro, cominciando dalla Sicilia e dall'Italia settentrionale.
tolto: La ripartizione dell'ammontare delle giornate di stipendio e dei pioventi del bollo supplementare del 1908 sara' la seguente:
tolto: 9/20 per l'istituzione di nuovi posti in Assisi e in Anagni;
tolto: 9/20 per borse di studio;
tolto: 2/20 per l'assistenza scolastica.
tolto: Negli anni successivi fino a concorrenza di una somma pari a quella del 1908, si fara' la stessa ripartizione e il di piu' i ripartira' per:
tolto: 9/20 per nuove Borse di studio;
tolto: 9/20 per la fondazione di nuovi istituti a tenore del comma d;
tolto: 2/20 per l'assistenza scolastica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1913, N. 836
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-07-05;391~art4 · fonte del testo
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