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[1]L'Istituto adempie ai suoi fini:
- a)con l'aumentare il numero dei posti nei collegi di Assisi e di Anagni, al quale scopo verra' edificato in Assisi apposito locale per una nuova sezione del convitto «Principe di Napoli» e in Anagni sara' convenientemente ampliato il collegio «Regina Margherita», nei limiti delle somme accumulate, nei primi due anni, colla giornata di stipendio;
- b)col conferire Borse di studio ad orfani che non possano essere accolti ad Assisi o ad Anagni e vengano collocati presso altri collegi autorizzati dal Consiglio dell'Istituto o presso famiglie che ne garantiscano l'educazione, scelte e vigilate dai patronati locali;
- c)con l'esercitare l'assistenza scolastica in favore degli orfani che per ragioni speciali non possono essere ammessi nei due convitti o non fruiscono di Borse e dei figli di maestri viventi, ma in condizione di comprovata, eccezionale necessita';
- d)col preparare i fondi da devolvere all'eventuale istituzione di nuovi convitti preferibilmente nelle regioni piu' lontane dal centro, cominciando dalla Sicilia e dall'Italia settentrionale.
[2]La ripartizione dell'ammontare delle giornate di stipendio e dei pioventi del bollo supplementare del 1908 sara' la seguente:
[3]9/20 per l'istituzione di nuovi posti in Assisi e in Anagni;
[4]9/20 per borse di studio;
[5]2/20 per l'assistenza scolastica.
[6]Negli anni successivi fino a concorrenza di una somma pari a quella del 1908, si fara' la stessa ripartizione e il di piu' i ripartira' per:
[7]9/20 per nuove Borse di studio;
[8]9/20 per la fondazione di nuovi istituti a tenore del comma d;
[9]2/20 per l'assistenza scolastica.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
