Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla legge 26 giugno 1913, n. 836.
Abrogato dal 23 agosto 1913
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla legge 26 giugno 1913, n. 836.
Abrogato dal 23 agosto 1913
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La riscossione dell'ammontare delle giornate di stipendio e' fatta colle norme e le condizioni di cui ai capoversi 5° e 6° dell'art. 10 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, estensibili per questa parte anche ai Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Pero' le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1913, N. 836
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-05;391~art15 · fonte del testo
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