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La riscossione dell'ammontare delle giornate di stipendio e' fatta colle norme e le condizioni di cui ai capoversi 5° e 6° dell'art. 10 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, estensibili per questa parte anche ai Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Pero' le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 23 agosto 1913
