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Miscellanea
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena
Legge 1 luglio 1977, n. 404
- Aggiornato al
- 18 luglio 1977
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, e'…
- Art. 2Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici…
- Art. 3I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici…
- Art. 4L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre…
- Art. 5I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere…
- Art. 6L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile…
- Art. 7Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti…
- Art. 8Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' posta…
- Art. 9Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e'…
- Art. 10Il Ministro per la grazia e giustizia e' tenuto a riferire annualmente al Parlamento…
- Art. 11All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge…
