Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi e' affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 18 luglio 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-01;404~art9 · fonte del testo

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