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La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se l'incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi supplettivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal Direttore dei lavori o dal coliandatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Testo in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art47 · fonte del testo

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