Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1952 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se l'incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi supplettivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal Direttore dei lavori o dal coliandatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-08-16;1180~art47 · fonte del testo
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