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[1]In aggiunta alla spesa di L. 900,000 autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 29 dicembre 1904, n. 674, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, e' accordato un ulteriore fondo di L. 2,900,000 restando cosi' autorizzata, per tale titolo, la spesa di L. 3,800,000. 2
[2]Tenuto conto della inscrizione di L. 200,000 complessivamente gia' fatta negli esercizi 1904-905 e 1905-906, la rimanente spesa di L. 3,600,000 sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di annue L. 400,000, negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-15.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 540
2La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dalle leggi del 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674, e 21 giugno 1906, n. 238, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee d'automobili fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, sono estesi anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci, e sono aumentati di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907, e di L. 250,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909".
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
