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[1]In aggiunta alla spesa di L. 900,000 autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 29 dicembre 1904, n. 674, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, e' accordato un ulteriore fondo di L. 2,900,000 restando cosi' autorizzata, per tale titolo, la spesa di L. 3,800,000.
[2]Tenuto conto della inscrizione di L. 200,000 complessivamente gia' fatta negli esercizi 1904-905 e 1905-906, la rimanente spesa di L. 3,600,000 sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di annue L. 400,000, negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-15.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 13 agosto 1907
