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[1]Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
