Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesorieri o cassieri delle istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali qualora debbano anticipare agli enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di, previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.
tolto: Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero piu' l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati enti, sara' liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-29;632~art1 · fonte del testo
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