Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesorieri o cassieri delle istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali qualora debbano anticipare agli enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di, previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.
[2]Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero piu' l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati enti, sara' liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
