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Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, e' ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1949, da lire 5 a lire 90. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 ottobre 1960, n.1255

1

La L. 20 ottobre 1960, n.1255 ha disposto (con l'art. 1) che " Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure: Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone... L. 500 Capitano........................... L. 450 Tenente e sottotenente.................... L. 400 Maresciallo.......................... L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere.................. L. 300 Appuntato e carabiniere.................... L. 25

Testo in vigore dal 23 novembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1950 al 23 novembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 ottobre 1960, n.1255

    La L. 20 ottobre 1960, n.1255 ha disposto (con l'art. 1) che " Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure: Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone... L. 500 Capitano........................... L. 450 Tenente e sottotenente.................... L. 400 Maresciallo.......................... L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere.................. L. 300 Appuntato e carabiniere.................... L. 25

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-11-09;977~art1 · fonte del testo

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