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Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, e' ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 23 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-11-09;977~art1 · fonte del testo

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