Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, e' corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato. In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto puo' essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti. L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art3 · fonte del testo

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