Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, e' corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato. In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto puo' essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti. L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;814~art3 · fonte del testo
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